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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 45.12. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
45.12.
inammissibile

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 7 dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
  «7. Il direttore sanitario è un medico che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia svolto almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonché l'ufficio di direzione. Nella nomina del direttore sanitario e del direttore amministrativo che avviene in conformità alle vigenti disposizioni di legge in tema di inconferibilità dell'incarico è titolo di preferenza avere un'età inferiore ai cinque anni rispetto ai limiti pensionistici individuali previsti dall'articolo 15-novies. Il direttore sanitario e il direttore amministrativo rimangono in carica fino al termine del loro mandato purché la nomina sia avvenuta prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età».