Sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, le parole: «un litro» sono sostituite con le seguenti: «un litro e mezzo».
2. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di trasporto specifici quali mezzi d'opera, automezzi adibiti a trasporto eccezionale, mezzi da cava, veicoli dotati di impianti per il trasporto di prodotti alimentari deperibili in regime ATP e qualsiasi altro mezzo la cui specificità è scritta nel libretto di circolazione.
2-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis sono destinate ad incrementare lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 150, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.».