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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
32.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

  1. All'articolo 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
   b) dopo le parole: «inferiore ad euro 2 milioni,» sono aggiunte le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 che agisce in nome proprio,»;
   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso il finanziamento abbia luogo per il tramite di una banca o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dal finanziamento concesso dalla banca ovvero dall'intermediario finanziario, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo, costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».

  2. All'articolo 4, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
   b) al comma 4-ter:
   i) dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o altre forme di concessione di credito a breve termine o con modalità rotative»;
   ii) dopo le parole: «contrattualmente previste. Gli incassi» sono aggiunte le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o realizzo dei beni e diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;
   iii) dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono aggiunte le seguenti: «e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,»;
   iv) dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti.».