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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.53.800.18. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/12/2019  [ apri ]
0.53.800.18.

  Dopo il capoverso «5-ter» inserire i seguenti:
  5-quater.1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, sostituire le parole: «sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento» con le seguenti: «non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica»;
   b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

  5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-quater, valutati complessivamente in 2,05 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

em. 53.800.