Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis
(IVA agevolata per i veicoli elettrici ed ibridi adattati ad invalidi).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le norme di cui all'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche ai veicoli adattati ad invalidi con motore elettrico ed ibrido.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n.190 del 2014.