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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33-bis.500. in Assemblea riferita al C. 2220-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/12/2019  [ apri ]
33-bis.500.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2020 con la parola: 2023;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n.205 è sostituito dal seguente: «Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale».
  1-ter. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
  1-quater. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.
  1-quinquies. Il Fondo opera, altresì, in favore dal soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche ex decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.
  1-sexies. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
   Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n.208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 20 milioni per l'anno 2020 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.