stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.5. in Assemblea riferita al C. 2220-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/12/2019  [ apri ]
14.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati:
   a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
   b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali. In ogni caso se il contribuente presenta tutte le dichiarazioni fiscali entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento i file delle fatture elettroniche acquisiti sono cancellati.
  5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».