stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57.013. in Assemblea riferita al C. 2220-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/12/2019  [ apri ]
57.013.

  Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:

Art. 57.1.
(Ridefinizione dei meccanismi alla base del Fondo di solidarietà comunale)

  1. Al fine di garantire in linea generale meccanismi più equi nel prelievo fiscale a carico dei Comuni e consentire lo svolgimento delle funzioni e il mantenimento dei servizi, nonché revisionare il sistema di redistribuzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale, anche con riguardo ai piccoli comuni sotto i tremila abitanti colmandone il divario infrastrutturale e geografico, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) definire una soglia massima, non superiore al 10 per cento delle entrate correnti, del prelievo fiscale, per i comuni sotto i tremila abitanti, al fine di alimentare il Fondo di solidarietà comunale, arrivando all'azzeramento del prelievo entro il 2022 per i comuni sotto i tremila abitanti;
   b) definire nuovi criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, sulla base dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale, volti a prevedere l'incremento dell'entità dei trasferimenti perequativi al fine di assicurare le funzioni fondamentali ai comuni sotto i tremila abitanti;
   c) revisionare i criteri di tipo perequativo, basati sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, al fine di tenere conto dello svantaggio geografico, morfologico e infrastrutturale dei comuni sotto i tremila abitanti;
   d) incrementare la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni sotto i tremila abitanti che presentino fabbisogni standard superiori alle capacità fiscali;
   e) introdurre nuovi criteri per il calcolo del prelievo fiscale a carico dei comuni volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale tenendo conto:
    a) del flusso turistico invernale ed estivo;
    b) dei costi sopportati dai comuni nei mesi invernali per lo spazzamento delle strade, il riscaldamento e le emergenze in caso di eventi atmosferici avversi;
    c) dell'estensione territoriale del comune;
    d) dei servizi atti a garantire e preservare una buona qualità della vita;
   f) ridefinire le capacità fiscali, utilizzando metodi di stima puntuali anche per entrate residuali, anche con riguardo alla tassa di sbarco e tassa di soggiorno;
   g) individuare tra i criteri di calcolo, ai fini del prelievo fiscale volto ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale, la «turisticità» del comune, onde ricomprendere tra la popolazione non solo quella residente ma anche quella derivante dal flusso di non residenti a cui il comune deve far fronte, tenendo conto del « surplus» di risorse necessarie ai comuni per l'organizzazione dei servizi;
   h) sterilizzare gli effetti del Fondo di Solidarietà Comunale doppiamente negativo e identificare una soglia massima di trasferimenti di risorse proprie verso il Fondo di Solidarietà Comunale;
   i) prevedere un fondo perequativo statale per colmare il divario tra capacità fiscale e fabbisogni standard.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.