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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57-quinquies.503. in Assemblea riferita al C. 2220-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/12/2019  [ apri ]
57-quinquies.503.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
  «898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898»