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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 57-quinquies.500. in Assemblea riferita al C. 2220-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/12/2019  [ apri ]
57-quinquies.500.

  Dopo l'articolo 57-quinquies aggiungere il seguente:

Art. 57-sexies.
(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)

  1. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2016-2019.» sono aggiunte le seguenti «, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.»;
   b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole «ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019,» con le seguenti parole «ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.».

  2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.