Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
«Art. 52.1.
Al fine di consentire ai destinatari di conformarsi alle misure previste previa adeguata informazione sulla entrata in vigore della norma, la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1-bis dell'articolo 172 del codice della strada è oggetto di sanzione da parte degli organi accertatori a far data dal 1o marzo 2020.».