Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis
(Istituzione di un credito d'imposta per acquisto di pneumatici ricostruiti).
1. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un set di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a euro 1.600 per ciascun veicolo, nei limiti delle risorse disponibili. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro nell'anno 2021 e 32 milioni di euro nell'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.