Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora il credito d'imposta sia certificato da professionista iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o a quello dei Revisori Contabili. I professionisti di cui al comma precedente possono certificare somme in compensazione pari al massimale della polizza assicurativa per responsabilità civile già regolarmente stipulata per la loro attività professionale.