Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica alle prestazioni di trasporto pubblico non di linea effettuato a mezzo natanti per vie d'acqua di navigazione interna.