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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.090. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.090.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Attuazione articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 1 del 2018 – Continuità amministrativa)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) attiva in regime di convenzione con il Dipartimento della protezione civile il servizio a supporto degli enti locali, denominato Servizio di continuità amministrativa.
  2. Il Servizio di cui al comma 1 è svolto sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, gli obiettivi prioritari e le risorse necessarie per:
   a) curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi del personale comunale qualificato da mobilitare in occasione di eventi;
   b) coordinare l'impiego del personale dei comuni capoluogo di città metropolitana e dell'area metropolitana, mobilitato in caso di emergenza, ai sensi del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2642 del 26 giugno 2018, di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, cui potrà essere affiancato il personale di cui alla lettera precedente;
   c) promuovere l'utilizzo di banche dati e sistemi informativi utili per assicurare l'effettiva continuità amministrativa nei territori assistiti:
   d) promuovere attività di formazione del personale selezionato dai comuni per operare in contesti emergenziali;
   e) fornire atti di indirizzo ai comuni e alle città metropolitane, nella predisposizione della pianificazione comunale;
   f) favorire la diffusione della cultura di protezione civile e della resilienza delle comunità locali.

  3. Il numero delle unità di personale dei comuni da mobilitare per ciascun evento calamitoso è stabilito con le ordinanze del Capo dipartimento della protezione civile protezione civile, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli enti di provenienza sono autorizzati a sostituire le unità temporaneamente assegnate agli enti colpiti dagli eventi calamitosi nei limiti delle risorse stabilite con le medesime ordinanze.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono a carico del fondo per la gestione dell'emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

ident. 9.092.9.089.