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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.083. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.083.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila e presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila)

  1. Al fine di consentire al Comune dell'Aquila ed al Comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse trasferite annualmente ai sensi dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila, nonché per il personale assunto dal Comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere, a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila e al Comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila e il Comune di Fossa calcolano la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.

ident. 9.0364.