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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.0385. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.0385.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Edilizia residenziale pubblica)

  1. Le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica a far data dal 24 agosto 2016,
  2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico, dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonché un piano straordinario per ulteriori unità abitative preferibilmente attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico, di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, con priorità per gli edifici dichiarati inagibili e quelli oggetto di messe insicurezza per incolumità i cui proprietari o sono inadempienti o irreperibili, da destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potrà prevedere, con priorità e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi SAE e anche per i nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
  3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano, anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali e i parametri di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, con i fondi previsti per l'edilizia residenziale pubblica.