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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.0360. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.0360.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei comuni colpiti dagli eventi sismici)

  1. In deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
  2. La richiesta, promossa dalla Giunta comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro dieci giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione di sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
  3. Ai maggiori oneri si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.