Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro»;
b) al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le somme stanziate dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.