Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)
1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022»;
2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.