Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite con le seguenti: «per tutta la durata dello stato di emergenza».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa», è data facoltà di applicare l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico del bilancio comunale. Ugualmente il numero di assessori nominabili potrà essere adeguato al numero di assessori nominabili nelle amministratori con popolazione tra 10.000 e 30.000 abitanti.