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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2019  [ apri ]
8.3. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi»;
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   c) aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.