8.13.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2-bis, le parole: «per la durata di tre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al sindaco e agli assessori dei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, si applica l'indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, come rideterminata in base alle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.