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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.013. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
8.013.

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale dei profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
   5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza».

ident. 8.014.8.015.