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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto e in particolare per i lavori di quelli del settore edilizia, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva evidenzi irregolarità contributive della impresa esecutrice dei lavori, l'Ufficio speciale chiede allo sportello unico la quantificazione della situazione debitoria dell'impresa nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile relativamente ai lavori per i quali è stata richiesta l'erogazione della rata di contributo e dispone con le modalità di cui agli articoli 4 o 5 la liquidazione agli enti medesimi delle somme dovute avvalendosi del contributo concesso al richiedente».
    3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Il Commissario straordinario promuove la stipula di intese con gli enti di cui al comma 2-bis, al fine di una definizione semplificata delle procedure per il rilascio del documento di regolarità contributiva di cui al presente articolo.
   3-ter. L'obbligo di iscrizione alle Casse edili/Edilcasse di cui al comma 3 riguarda, nel caso di lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresi i distacchi nell'ambito dei contratti di imprese o dei gruppi di imprese, sia l'impresa distaccante sia quella distaccataria.».

ident. 7.02.