Al comma 1, dopo il capoverso articolo 12-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-ter. – (Mutamento di destinazione d'uso – delocalizzazione parziale – contributo per non ricostruzione – adeguamento ISTAT) – 1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.
2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.
3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT».