stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.043. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
3.043.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. All'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, le parole: «determinati, sulla base di appositi criteri di remuneratività, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 2, determina sulla base di specifici criteri di remuneratività, gli importi spettanti per l'effettuazione delle attività di cui al presente comma e disciplina le modalità di trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle risorse economiche necessarie.»;
   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le centrali di committenza sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160, e nei limiti delle risorse individuate ai sensi del presente comma».

ident. 3.045.3.042.