Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.».