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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.017. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
3.017.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

«Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
   1. Al fine di garantire la continuità delle attività pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, da soggetti pubblici nonché da soggetti privati nei confronti dei quali non sono stati concessi i contributi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), e per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
   2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
   3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento».

ident. 3.015.3.016.3.019.3.020.