Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Nel caso in cui sul medesimo bene immobile insistano più proprietari o soggetti titolati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) la domanda di concessione dei contributi può essere presentata anche solo da uno dei comproprietari o soggetti titolati suddetti, secondo il principio della gestione di affari normato dall'articolo 2028 del codice civile. Resta l'obbligo da parte del comproprietario o altro soggetto titolato che presenta la pratica per la concessione del contributo dimostrare di aver avvisato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata gli altri proprietari o soggetti titolati.»