Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nel caso che dalle previsioni dei piani di cui al comma 1 derivi l'impossibilità, ovvero l'obbligo di delocalizzazione, di edifici o unità immobiliari distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, i comuni possono procedere all'esproprio dei medesimi immobili. In tal caso ai proprietari è corrisposto l'indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 ed il valore di mercato dell'immobile è assunto pari al contributo concedibile calcolato ai sensi dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. A tal fine l'Ufficio speciale per la ricostruzione eroga al comune l'importo del contributo concedibile di cui al comma precedente.».