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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.021. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
2.021.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 8-ter – (Regime semplificato per danni lievi) – 1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 del presente decreto, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità dì resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.
   2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000 per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.
   3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della “scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità”, e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.
   4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.
   5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.
   6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.
   7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita ordinanza.
   8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 7.
   9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.
   Art. 8-quater. – (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'articolo 8-ter possono scegliere se seguire l’iter previsto all'articolo 8 ovvero quello dell'articolo 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.
   2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'articolo 8-ter.
   3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».

ident. 2.019.2.020.