Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012. n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o siano divenute inutilizzabili, i comuni interessati possono procedere, nei limiti delle unità agli stessi assegnate, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure selettive riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale di cui al comma 3 del presente articolo in servizio presso gli Uffici Speciali al 31 dicembre 2019, prevedendo altresì, per i residui posti disponibili, un apposito punteggio finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale maturata presso i medesimi Uffici speciali.».