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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.0399. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.0399.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere)

  1. Al fine di salvaguardare il tessuto sociale, evitare lo spopolamento e favorire lo sviluppo demografico dei comuni indicati agli allegati 1 e 2 al Decreto-Legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 è istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un «Fondo per lo sviluppo demografico dei comuni del cratere» con la dotazione di 50 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 1, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al comma 3, i cittadini residenti ed i cittadini che intendono spostare la propria residenza nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto, con Ministero dell'interno e dello sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.