Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Accordo di Programma Abruzzo 2015 tra Regione Abruzzo e Ministero dello sviluppo economico)
1. Al Fine di favorire investimenti produttivi nei territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017, le risorse del «Programma Abruzzo 2015» assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per l'avvio e lo sviluppo di politiche di internazionalizzazione, ed accertate come non spese a seguito di approvazione dei conti consuntivi, sono riassegnate alla Regione Abruzzo per cofinanziare programmi di investimento sul territorio, con priorità a quelli attinenti ai Contratti di Sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.