Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sostituire le parole: «Per l'anno 2019» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.