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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.0199. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.0199.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83)

  1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziate per il trattamento retributivo del suddetto personale, pari ad euro 7.589.000 annue, sono assegnate al Comune dell'Aquila ed ai restanti Comuni del Cratere come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero dei limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate, altresì, ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera a) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva.».

ident. 9.0182.9.0194.9.0201.