Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche agli articoli 33 e 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183)
1. Al comma 28 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
2. Il comma 1 dell'articolo 36 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 28, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2012.».