stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.0104. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
9.0104.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32)

  1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «Per l'anno 2019 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro», sono sostituite dalle parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato altresì un contributo di 500.000 euro».
  2. Ai maggiori oneri conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 500.000 euro per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.