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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.53. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
8.53.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 è riconosciuta nel rispetto della normativa dell'Unione sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno direttamente subito a causa del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell'articolo 50 del Reg.(UE) 651/2014.

  2-ter. La determinazione dell'ammontare del danno complessivamente risarcibile deve essere effettuata tenendo conto di tutte le altre agevolazioni che sono state concesse al fine di compensare il medesimo danno.
  2-quater. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è disciplinato il procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 2.

I Relatori