Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a bis) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto possono avvalersi di segretari comunali di fascia B, indipendentemente dalla rispettiva classificazione della sede, per tutta la durata della ricostruzione. In carenza dei Segretari Comunali, i Vice Segretari, che li sostituiscono, possono mantenere l'incarico finché necessario. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico della struttura commissariale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3».