Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, le parole «fino a 200 unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 600 unità» e le parole: «e 8,300 milioni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e 24,900 milioni per l'anno 2020».