Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le limitazioni di cui al primo periodo non si applicano agli incarichi per la redazione della Relazione Geologica, della Risposta Sismica Locale e per il collaudo»;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7.1. Al fine di coadiuvare le attività di progettazione e direzione lavori, il professionista incaricato può avvalersi, anche non in forma subordinata, della collaborazione di tecnici che operano sotto la sua stretta sorveglianza e responsabilità tecnica, restando valido quanto stabilito dal comma 4. Per i pagamenti dei suddetti collaboratori si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali.»,.