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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.8. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
3.8.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, comma 1 le parole da: previa verifica fino alla fine del secondo periodo con il seguente:
  Su richiesta dei soggetti beneficiari, effettuano entro 15 giorni, una valutazione preventiva in merito alla legittimazione degli stessi, alla definizione del livello operativo e alla congruità del contributo concedibile. I contenuti della valutazione sono vincolanti ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di concessione del contributo. In deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedimentali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano il provvedimento di concessione del contributo sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile o in base ai contenuti della valutazione preventiva.

ident. 3.9.