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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.37. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
3.37.

  Al comma 1, capoverso articolo 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli interventi riferiti alla ricostruzione del patrimonio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici di cui al presente decreto, sono da considerarsi a tutti gli effetti «interventi di ristrutturazione edilizia» di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche qualora comportino modifiche della sagoma, del sedime e delle volumetrie, legittimate anche a seguito della leggi 28 febbraio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993 n. 724 e 24 novembre 2003 n. 326, in ambito vincolato ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato a cura della Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 146.