Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
All'articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 possono essere concessi contributi agli enti gestori degli aeroporti di Pescara, Perugia e Ancona nel limite complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno per gli anni 2020 e 2021. Con ordinanza del Commissario straordinario, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti l'ammontare massimo del contributo riconoscibile, la procedura di erogazione dello stesso, nonché le modalità di controllo e di rendicontazione. I contributi di cui al primo periodo sono erogati, nei limiti di spesa ivi previsti, tenuto conto della media del numero dei passeggeri e della media dell'entità del traffico merci registrate nel triennio precedente a quello di concessione del contributo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4».