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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.021. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
3.021.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

  1. All'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
  «1-bis. Nelle Regioni di cui al comma 1, nelle more della definizione dei procedimenti di cui al comma precedente e della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari a garantire l'erogazione dei servizi in condizioni di sicurezza e la riorganizzazione della rete ospedaliera e della offerta sanitaria, le disposizioni del Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 nonché quelle di cui ai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disservizi del settore sanitario di approvazione dei piani di riqualificazione del servizio sanitario regionale e di riordino della rete ospedaliera sono sospese.
   1-ter. Le Regioni di cui al comma 14-bis, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adottano, in attuazione di quanto disposto nel comma precedente e secondo le procedure e le forme di partecipazione previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche al fine di assicurare, ove non sia rispettato, il mantenimento dello standard dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli atti e i provvedimenti necessari per la riorganizzazione della rete ospedaliera assicurando la riqualificazione dei presidi minori, già oggetto di riconversione, in presidi di area disagiata o stabilimenti di presidi maggiori di riferimento».