Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Relativamente alle domande di concessione di contributi per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) non sia stato adottato il provvedimento di concessione del contributo;
b) il contributo è stato concesso ma non sia stata conclusa la fase ultima di liquidazione;
c) si sia realizzato l'intervento e avvenuta la liquidazione, si procede: nei casi di cui alla lettera a) i contributi verranno maggiorati automaticamente; nei casi di cui alle lettere b) e c), possono essere maggiorate, solo su richiesta, ai sensi del presente articolo, secondo i tempi e le modalità da individuare con apposite ordinanze commissariali.