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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.67. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2211

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
2.67.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:
  3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 o degli elenchi tenuti dalle Prefetture, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe dell'articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese operanti nel perimetro del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera.