Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Modifiche agli articoli 8 e 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 1-bis è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 12, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4-bis, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, e completata la relativa istruttoria, emettono conseguente provvedimento di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.